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Le leggi razziali
PROVVEDIMENTI PER LA
DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA |

DECRETO-LEGGE
17 novembre 1938-XVII, n.1728

Provvedimenti per la difesa della razza italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA
DI DIO E PER LA VOLONTÀ
DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta
la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100,
sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari
esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le
corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni
- Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza
ariana con persona appartenente ad altra razza è
proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale
divieto è nullo.
- Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio
del cittadino italiano con persona di nazionalità
straniera è subordinato al preventivo consenso del
Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire
diecimila.
- Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti
delle Amministrazioni civili e militari dello Stato,
delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da
esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie,
dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni
sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre
matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva
l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle
sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del
predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del
grado.
- Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3,
gli italiani non regnicoli non sono considerati
stranieri.
- Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di
pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare,
indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la
razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i
richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non
procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione
del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che
trasgredisce al disposto del presente articolo è punito
con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
- Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve,
quindi, essere trascritto nei registri dello stato
civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio
1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione
dell'art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia
celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di
quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta
legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire
cinquecento a lire cinquemila.
- Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto
alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni
celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è
tenuto a farne immediata denunzia all'autorità
competente.
CAPO II
Degli appartenenti alla razza ebraica
- Art. 8. Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori
entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a
religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da
genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di
nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da
madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo
nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno
solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica,
o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica,
ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo,
manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza
ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità
italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla
data del 1í ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni
diversa da quella ebraica.
- Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere
denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e
della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti
registri ed i certificati relativi, che riguardano
appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa
menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi
negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della
pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni
del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a
lire duemila.
- Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non
possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o
di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di
aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione,
ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18
novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque
natura che impieghino cento o più persone, nè avere di
dette aziende la direzione nè assumervi comunque,
l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso,
abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in
complesso, abbiano un imponibile superiore a lire
ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista
l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli
accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione
dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare
di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le
finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la
grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi
e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle
disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
- Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato
della patria potestà sui figli che appartengono a
religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che
egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente
ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
- Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono
avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici,
cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono
puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
- Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze
persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che
ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli
Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti
in gestione diretta, amministrate o mantenute col
concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro
Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque
costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle
Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere,
di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche
con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a
tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato
concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o
direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente
lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i
mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini,
nonché delle società, il cui capitale sia costituito,
almeno per metà del suo importo, con la partecipazione
dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse
nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di
assicurazione.
- Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata
istanza degli interessati, può, caso per caso,
dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10,
nonché dell'art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre
libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la
causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
- mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o
decorati al valore nelle guerre libica, mondiale,
etiopica e spagnola;
- combattenti nelle guerre libica, mondiale,
etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno
la croce al merito di guerra;
- mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
- iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni
1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
- legionari fiumani;
- abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da
valutarsi a termini dell'art.16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può
essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi
elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati
possono richiedere l'annotazione del provvedimento del
Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di
popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno
non è soggetto ad alcun gravame, sia in via
amministrativa, sia in via giurisdizionale.
- Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono
considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge,
gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
- Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di
cui all'art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il
Ministero dell'interno, una Commissione composta del
Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di
un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del
Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza
Nazionale.
- Art. 17. è vietato agli ebrei stranieri di fissare
stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
- Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, è data facoltà al
Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione
interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto
di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre
matrimonio con persona straniera di razza ariana.
- Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti
coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8,
devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del
Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non
adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o
forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con
l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire
tremila.
- Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13,
che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati
dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
- Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile,
dispensati dal servizio a norma dell'art.20, sono ammessi
a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro
spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti
disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo
di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di
pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio;
negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti
dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di
servizio compiuti.
- Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese,
in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere
b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli Enti, nei cui
confronti non sono applicabili le disposizioni
dell'art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal
servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri
ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di
impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi
estranei alla volontà dei dipendenti.
- Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque
fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio
1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
- Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti
si applichi l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro
soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono
lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei
possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.
Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro
il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno
espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno
1931-IX, n. 773.
- Art. 25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli
ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al
1° ottobrel938-XVI:
a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di
cittadinanza italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli
interessati dovranno far pervenire documentata istanza al
Ministero dell'interno entra trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
- Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del
presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal
Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente
interessati, e previo parere di una Commissione da lui
nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun
gravame, sia in via amministrativa, sia in via
giurisdizionale.
- Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il
pubblico esercizio del culto e la attivita delle
comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo
le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare
tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
- Art. 28. è abrogata ogni disposizione contraria o,
comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
- Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le
norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la
sua conversione in legge. Il DUCE, Ministro per
l'interno, proponente, è autorizzato a presentare
relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini

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