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Le leggi razziali
PROVVEDIMENTI NEI
CONFRONTI DEGLI EBREI STRANIERI |

REGIO DECRETO-LEGGE
7 settembre 1938-XVI, n. 1381

Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA
DI DIO E PER LA VOLONTĀ
DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessitā urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
- Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente
decreto-legge č vietato agli stranieri ebrei di fissare
stabile dimore nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo.
- Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge č
considerato ebreo colui che č nato da genitori entrambi
di razza ebraica, anche se egli professi religione
diversa da quella ebraica.
- Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana
comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1í
gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.
- Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di
pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel
Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi
abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í
gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno,
della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro
che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il
termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma
dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa
l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
- Art. 5. Le controversie che potessero sorgere
nell'applicazione del presente decreto-legge saranno
risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per
l'interno, emesso di concerto con i Ministri
eventualmente interessati.
Tale decreto non č soggetto ad alcun gravame nč in via
amministrativa, nč in via giurisdizionale. Il presente decreto
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e sarā presentato al Parlamento per la conversione in
legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, č
autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addė 7 settembre 1938-Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini



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