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Le leggi razziali
INTEGRAZIONE
DELLE NORME PER LA DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA
ITALIANA |

REGIO DECRETO - LEGGE
15 novembre 1938 - XVII, n. 1779

Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già
emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E
PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio
1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto
l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare
ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola
italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora
emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del
Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale,
di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
- Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di
ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da
alunni italiani, non possono essere ammesse persone di
razza ebraica, anche se siano state comprese in
graduatorie di concorsi anteriormente al presente
decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed
impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli
istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni
italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole
elementari.
- Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle
Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far
parte persone di razza ebraica.
- Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche
o private, frequentate da alunni italiani, non possono
essere iscritti alunni di razza ebraica. è tuttavia
consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che
professino la religione cattolica nelle scuole elementari
e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
- Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da
alunni italiani è vietata l adozione di libri di testo
di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche
ai libri che siano frutto della collaborazione di più
autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle
opere che siano commentate o rivedute da persone di razza
ebraica.
- Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono
istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di
scuola elementare nelle località in cui il numero di
essi non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche
possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per
l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti
legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle
all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami
nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi
nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al
presente articolo il personale potrà essere di razza
ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi
stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani,
eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i
libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni
adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione
nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare
sulle comunità israelitiche.
- Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza
ebraica potranno essere istituiti dalle comunità
israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno
all'uopo osservarsi le disposizioni relative
all'istituzione di scuole private. Alle scuole stesse
potrà essere concesso il beneficio del valore legale
degli studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R.
decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano
ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente
nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i
programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per
le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani,
eccettuati gli insegnamenti della religione e della
cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui
al presente articolo il personale potrà essere di razza
ebraica e potranno essere adottati libri di testo di
autori di razza ebraica.
- Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione
a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente
gli alunni di razza ebraica.
- Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il personale di razza ebraica appartenente ai
ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente
art.1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere
i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai
sensi delle disposizioni generali per la difesa della
razza italiana. Al personale stesso per il periodo di
sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge 5
settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente
corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari
in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono
dall'abilitazione.
- Art. 9 Per l'insegnamento nelle scuole elementari e
medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti
gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro
per l'interno siano state riconosciute le benemerenze
individuali o famigliari previste dalle disposizioni
generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del
presente articolo sono equiparati al personale insegnante
i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e
il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
- Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere
ammessi in via transitoria a proseguire gli studi
universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei
passati anni accademici a Università o Istituti
superiori del Regno. La stessa disposizione si applica
agli studenti iscritti ai corsi superiori e di
perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori,
alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia
accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai
quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o
un titolo equipollente. Il presente articolo si applica
anche agli studenti stranieri, in deroga alle
disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare
stabile dimora nel Regno.
- Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza
dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori
universitari potrà essere protratta al 1í gennaio
1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle
Università e degl'Istituti d'istruzione superiore
avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se
disposte con Regi decreti di data posteriore al 29
ottobre 1938-XVII.
- Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n.
1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è
altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del
Regio decretolegge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.
- Art. 13. Il presente decreto sarà presentato al
Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro
proponente è autorizzato alla presentazione del relativo
disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel

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