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Le leggi razziali
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DELLE PROFESSIONI DA PARTE DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA |

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
DA PARTE DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA

Con Legge 29 Giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
2 Agosto 1939-XVIII, N. 179, sono state dettate le norme seguenti
circa l'esercizio delle professioni da parte di cittadini di
razza ebraica:
CAPO I.
Disposizioni generali
- Art. 1. L'esercizio delle professioni di giornalista,
medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica,
avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in
economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto,
chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito
industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza
ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
- Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato
l'esercizio della professione di notaro. Ai cittadini
italiani di razza ebraica non discriminato è vietato
l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto
riguarda la professione di insegnante privato, rimangono
in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del
Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
- Art. 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle
professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la
discriminazione a termini dell'art. 14 del Regio
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno
iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi
in appendice agli albi professionali, e potranno
continuare nell'esercizio della professione, a norma
delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste
dalla presente legge. Sono altresì istituiti, in
appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti
dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi
professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di
razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi
aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la
disciplina degli albi professionali.
- Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica non
discriminati, i quali esercitano una delle professioni
indicate dall'art. 1, esclusa quella di giornalista,
potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le
disposizioni del capo II della presente legge, e potranno
continuare nell'esercizio professionale con le
limitazioni stabilite dalla legge stessa.
- Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali
previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle
Associazioni sindacali di categoria giuridicamente
riconosciute, e non possono essere da queste
rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme
inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di
lavoro.
- Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti che si trovino
nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, primo
comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23
di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica,
entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, agli organi competenti per la
tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti
con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire
tremila. La denunzia deve essere fatta anche nel caso che
sia pendente ricorso per l'accertamento della razza ai
sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto se
il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la
dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla
razza ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli
organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli
provvederanno d'ufficio all'accertamento. La
cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai
predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha
effetto alla scadenza di detto termine. La deliberazione
è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale
giudiziario, e con le forme della notificazione della
citazione.
CAPO II.
Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti
- Art. 7. Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono
istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali
per le singole professioni previsti dall'art. 4. Nessuno
può essere iscritto contemporaneamente in più di un
elenco per la stessa professione; su domanda
dell'interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da
un elenco distrettuale all'altro. Il trasferimento non
interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.
- Art. 8. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle
professioni di cui all'art. 1, esclusa quella di
giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel
rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al
primo presidente della Corte di appello del distretto, in
cui abbiano la residenza, nel termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
- Art. 9. Per essere iscritti negli elenchi speciali è
necessario:
a) essere cittadini italiani;
b) essere di specchiata condotta morale e di non avere
svolto azione contraria agli interessi del Regime e della
Nazione;
c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di
appello;
d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai
vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio della
rispettiva professione.
- Art. 10. Non possono conseguire l'iscrizione negli
elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna
per delitto non colposo per il quale la legge commini la
pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due
anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che
importi la radiazione o cancellazione dagli albi
professionali. Non possono, parimenti, conseguire
l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino
sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
- Art. 11. Le domande per l'iscrizione devono essere
corredate dai seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) certificato di buona condotta morale, civile e
politica;
e) certificato generale del casellario giudiziario di
data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della
domanda e certificato dei procedimenti a carico;
f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del
luogo di residenza del richiedente, attestante che questi
non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione
nell'albo professionale.
- Art. 12. Le attribuzioni relative alla tenuta degli
elenchi di cui all'art. 4 ed alla disciplina degli
iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti
professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun
distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi, da
una Commissione distrettuale. Essa ha sede presso la
Corte di appello, è presieduta dal primo presidente
della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da
lui delegato, ed è composta di sei membri,
rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal
Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro
Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione
Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni,
nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei
Professionisti ed Artisti.
- Art. 13. I componenti della Commissione di cui
all'articolo precedente sono nominati con decreto del
Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica
tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in
sostituzione di altri durante il triennio durano in
carica sino alla scadenza del triennio.
- Art. 14. La Commissione distrettuale verifica le domande
di cui all'art. 8 e, ove ricorrano le condizioni
richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione
del professionista nel rispettivo elenco speciale. Le
adunanze della Commissione sono valide con l'intervento
di almeno quattro componenti. Le deliberazioni della
Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di
voti; in caso di parità di voti prevale quello del
presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15
giorni, agli interessati ed al Procuratore generale
presso la Corte di appello, nonché al Prefetto, qualora
riguardino esercenti le professioni sanitarie.
- Art. 15. Contro le deliberazioni della Commissione in
ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco,
nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto
all'interessato quanto al Procuratore generale della
Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni
sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica,
ad una Commissione Centrale che ha sede presso il
Ministero di Grazia e Giustizia.
- Art. 16. La Commissione centrale, di cui all'articolo
precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo
ed è composta del Direttore generale degli affari civili
e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia
e Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette
membri, rispettivamente designati dal Ministro per
l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista,
Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per
l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per
l'Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni,
nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei
Professionisti e degli Artisti. I componenti della
Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta
del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in
carica tre anni e possono essere confermati. Quelli
nominati in sostituzione di altri durante il triennio
durano in carica sino alla scadenza del triennio. Le
adunanze della Commissione centrale sono valide con
l'intervento di almeno cinque componenti. Il ministro per
la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla
costituzione della Segreteria della predetta Commissione.
CAPO III.
Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
- Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la
Commissione di cui all'art. 12 procede alla revisione
dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le
aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti
adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14,
ultimo comma, e 15.
- Art. 18. La Commissione può applicare sanzioni
disciplinari:
- per gli abusi e le mancanze degli iscritti
nell'elenco speciale commesso nell'esercizio
della professione;
- per motivi di manifesta indegnità morale e
politica. Le sanzioni disciplinari sono:
a) censura;
b) sospensione dall'esercizio professionale per
un tempo non maggiore di sei mesi;
- cancellazione dall'elenco. I provvedimenti di cui
al comma precedente sono notificati
all'interessato per mezzo dell'ufficiale
giudiziario. L'istruttoria che precede il
giudizio disciplinare può essere promossa dalla
Commissione su domanda di parte, o su richiesta
del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in
seguito a deliberazione della Commissione ad
iniziativa di uno o più membri. I fatti
addebitati devono essere contestati
all'interessato con l'assegnazione di un termine
per la presentazione delle giustificazioni.
- Art. 19. La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che
per motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla
Commissione, su domanda dell'interessato. Può essere
promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale
della Corte di appello nel caso:
a) di perdita della cittadinanza;
b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso
ricorso a norma dell'art. 15.
- Art. 20. La condanna o l'applicazione di una delle misure
previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n.
773, importano la cancellazione dall'elenco speciale.
L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale,
ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure di
cui al comma precedente, può essere sospeso
dall'esercizio della professione. La sospensione ha
sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino
alla sua revoca.
CAPO IV.
Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi
aggiunti e negli elenchi speciali
- Art. 21. L'esercizio professionale da parte dei cittadini
italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi
speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la
professione deve essere esercitata esclusivamente a
favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
b) la professione di farmacista non può essere
esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114
del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.
decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui
la farmacia appartiene svolga la propria attività
istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti
alla razza ebraica;
c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere
conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico
ufficiale, ne può essere consentito l'esercizio di
attività per conto di enti pubblici, fondazioni,
associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del
Codice civile o in locali da questi dipendenti. La
disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo
si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica
iscritti negli "elenchi aggiunti".
- Art. 22. I cittadini italiani di razza ebraica non
possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori
giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.
- Art. 23. I cittadini di razza ebraica non possono essere
comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei
conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n.
1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini
dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e
sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato
con R. decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi
sono già iscritti, ne sono cancellati.
- Art. 24. I professionisti forensi cittadini italiani di
razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per
l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere
l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Art. 25. è vietata qualsiasi forma di associazione e
collaborazione professionale tra i professionisti non
appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza
ebraica.
- Art. 26. L'esercizio delle attività professionali
vietate dall'art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del
Codice penale. La trasgressione alle disposizioni di cui
all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi,
dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero
dagli elenchi speciali.
CAPO V.
Disposizioni transitorie e finali
- Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono
continuare l'esercizio della professione senza
limitazioni fino alla cancellazione dall'albo. Avvenuta
la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la
iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare
alcuna attività professionale. Con la cancellazione deve
essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi
prestazione professionale da parte dei cittadini italiani
di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini
non appartenenti alla razza ebraica. è tuttavia in
facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica
di revocare al professionista di razza ebraica non
discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della
cancellazione dall'albo.
- Art. 28. I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi
in via transitoria a proseguire gli studi universitari o
superiori in virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che,
conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora
ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma
delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i
requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e
regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla
presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli
elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
- Art. 29. I notari di razza ebraica, dispensati
dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi
a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro
spettante a termini di legge da parte della Cassa
nazionale del notariato. In deroga alle vigenti
disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo
di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di
pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di
esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità
di lire mille per ciascuno anno di servizio.
- Art. 30. Ai giornalisti di razza ebraica non
discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della
presente legge, verrà corrisposto dal datore di lavoro
l'indennità di licenziamento prevista dal contratto
collettivo di lavoro giornalistico per il caso di
risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei
alla volontà del giornalista. L'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo
Mussolini" provvederà alla cancellazione dei
predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti,
alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a
suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della
proprietà della polizza di assicurazione sulla vita,
contratta dall'Istituto presso l'Istituto Nazionale delle
assicurazioni.
- Art. 31. Con disposizioni successive saranno regolati i
rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti
di previdenza previsti dalla legislazione vigente,
escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30
della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme
speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego
privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro
dipendenti.
- Art. 32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di
concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad
emanare le norme per la determinazione dei contributi da
porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per
il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli
12 e 15.
- Art. 33. Agli effetti della presente legge,
l'appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma
dell'art. 8 del R. decreto - legge 17 novembre 1938 -
XVII, 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal
Ministro per l'interno a norma dell'art. 26 dello stesso
Regio decreto - legge.
- Art. 34. Per tutto quanto non è contemplato dalla
presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di
carattere generale che disciplinano le singole
professioni.
- Art. 35. Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi
dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n.
100, le norme complementari e di coordinamento che
potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.

INDEX
